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Corso Per Massofisioterapisti Valido, Autorizzato E Riconosciuto

Corso per massofisioterapisti valido, autorizzato e riconosciuto

Il Consiglio di Stato ha dato ragione a Punto Formazione Srl ed ha accolto il ricorso contro la Regione Umbria in merito ai corsi di formazione per ottenere la qualifica di Massofisioterapista, figura questa che era stata soppressa dopo la sentenza del Tar regionale. Una vittoria importante per l’agenzia formativa di Nazzareno Ponti ottenuta tramite l’avvocato Massimo Metelli. Ora con questa importante sentenza i corsi potranno riprendere al più presto, legittimati da una sentenza del Consiglio di Stato.

Una vittoria davvero importante quella ottenuta da Punto Formazione grazie all’intervento dell’avvocato Massimo Metelli. Con la Sentenza n. 8036 del 2021, il Consiglio di Stato Sez. III ha accolto il ricorso contro la Regione Umbria in merito ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di massofisioterapista, affermandone la permanenza nel nostro ordinamento giuridico.

Massoterapista: professione sanitaria o operatore di interesse sanitario?

Con questa sentenza viene tolto ogni dubbio sulla qualifica del massofiosioterapista. Una figura che non si deve includere all’interno della “professione sanitaria” e, quindi, soggetta a una formazione universitaria, ma che rientra nella qualifica di “operatore di interesse sanitario”: cioè, da considerare alla stessa stregua degli Operatori Socio Sanitari o assistenti di studio odontoiatrico. Come spiega l’avvocato Massimo Metelli:

“In particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto, come sostenuto dalla tesi della difesa della società, che con l’art. 1 comma 542 L. 145 del 2018 che sopprimeva l’art. 1 L. 403/1971 sia stata espunta dal sistema la qualificazione della figura in termini di ‘professione sanitaria’ in senso stretto, la cui formazione è di natura universitaria, demandata allo Stato”.

“In questo modo è stata adeguata la qualificazione del massofisioterapista alle fonti del diritto vigente che lo vede inquadrato tra gli operatori di ‘interesse sanitario’ ai sensi dell’art. 1 co. 2 L. 43 del 2006, ed in via definitiva con la sentenza 3325 del 2013 resa dal Consiglio di Stato”.

Massoterapista il nuovo inquadramento 2022

Infatti, la Sezione III ha stabilito che l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971 ha inciso esclusivamente sulla qualificazione normativa del massofisioterapista (dequotandola da ‘professionista sanitario’ a ‘operatore di interesse sanitario’), mentre non ne ha soppresso la stessa identità giuridica. La seconda questione è che questo non incide sull’attivazione dei corsi di formazione regionali, così come sino ad oggi avvenuta.

Corsi per massofisioterapisti validi

Insomma, come spiega il legale di Punto Formazione, le Deliberazioni Regionali impugnate (DGR 22 del 2019, n. 1265/2019 e n. 251/2020) che revocavano i corsi – sulla base di una erronea e fuorviante interpretazione delle norme sopra richiamate effettuata dall’Ente – sono state annullate ed è stata dichiarata la legittimità, la permanenza, la validità ed efficacia della figura del massofisioterapista e dei relativi corsi. Insomma, tutto regolare e, quindi, i corsi potranno presto ricominciare.

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