Corso per Massofisioterapisti: vittoria contro la regione Umbria, i corsi sono validi
Il Consiglio di Stato ha dato ragione a Punto Formazione Srl ed ha accolto il ricorso contro la Regione Umbria in merito ai corsi di formazione per ottenere la qualifica di Massofisioterapista, annullando l’interpretazione regionale che riteneva soppressa la figura.
Una vittoria importante per l’agenzia formativa di Nazzareno Ponti ottenuta tramite l’avvocato Massimo Metelli. Ora con questa importante sentenza i corsi potranno riprendere al più presto, legittimati da una sentenza del Consiglio di Stato.
Con la Sentenza n. 8036 del 2021, il Consiglio di Stato Sez. III ha accolto il Ricorso di Punto Formazione S.r.l. promosso contro la Regione Umbria in merito ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di massofisioterapista, affermandone la permanenza nel nostro ordinamento giuridico;
in particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto – come sostenuto dalla difesa della società – che con l’art. 1 comma 542 L. 145 del 2018 che sopprimeva l’art. 1 L. 403/1971 sia stata espunta dal sistema la qualificazione della figura in termini di “professione sanitaria” in senso stretto, la cui formazione è di natura universitaria, demandata allo Stato.
In questo modo è stata adeguata la qualifica del massofisioterapista alle fonti del diritto vigente che lo vede inquadrato tra gli operatori di interesse sanitario ai sensi dell’art. 1 co. 2 L. 43 del 2006 (come ad esempio anche gli OSS, gli assistenti di studio odontoiatrico), già dal 2006 con la L. 43 ed in via definitiva con la sentenza 3325 del 2013 resa dal Consiglio di Stato .
Infatti, “la Sezione III ha stabilito:
a) in primo luogo, che l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971 ha inciso esclusivamente sulla qualificazione normativa del massofisioterapista (dequotandola da “professionista sanitario” a “operatore di interesse sanitario”), mentre non ne ha soppresso la stessa identità giuridica, espungendola definitivamente dall’ordinamento;
b) in secondo luogo, che l’operato intervento normativo non incide sull’attivazione dei corsi di formazione regionali, così come sino ad oggi avvenuta.”.
Per tali motivi le Deliberazioni Regionali impugnate (DGR 22 del 2019, n. 1265/2019 e n. 251/2020) che revocavano i corsi – sulla base di una erronea e fuorviante interpretazione delle norme sopra richiamate effettuata dall’Ente – sono state annullate ed è stata dichiarata la legittimità, la permanenza, la validità ed efficacia della figura del massofisioterapista e dei relativi corsi.